Ora si può comprare o vendere la canapa legale. La così detta cannabis light è diventala legale a seguito della pubblicazione della legge 242 del 2016, che fissa a 0,2% il limite massimo del THC presente nella pianta con una tolleranza fino allo 0,6% per le varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
I requisiti che il prodotto deve avere per non essere considerato droga e quindi legale è avere una percentuale di THC inferiore allo 0,5% ed essere una varietà certificata da apposita tabella della comunità europea che riporta tutte le specie agricole coltivabili nella comunità europea tra cui la canapa sativa.
Va da se che se un prodotto agricolo è legalmente coltivato, in mancanza di norme dettagliate, è da considerare legale anche tutta la sua filiera di trasformazione e immissione sul mercato.
Le destinazioni d’uso previste per la canapa industriale sono ben riportate nella legge 242 del 216, leggete un po’:
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.